La malattia psoriasica (psoriasi e artrite psoriasica) è una malattia ad andamento cronico e recidivante.
Incide in modo cospicuo non solo sulla salute e sulla qualità di vita del paziente, ma anche sul suo bilancio economico: da un lato la compromissione funzionale e le opportunità perse nella vita professionale possono rappresentare un fattore limitante; dall’altro lato il tempo da dedicare alle cure e l’onere economico per queste ultime gravano sensibilmente sui conti.
Inoltre, l’incapacità di lavorare a causa della psoriasi aumenta con la gravità della patologia stessa.1
I costi della psoriasi sono significativi sia per i pazienti sia per il Sistema Sanitario. A livello sociale la psoriasi, a causa della sua alta prevalenza e dei suoi costi diretti e indiretti, può comportare notevoli oneri economici per i contribuenti, i pazienti e la società in generale.1
Per il trattamento della psoriasi è previsto, in casi specifici, un contributo del servizio sanitario (esenzione dal ticket, che dà diritto a prestazioni e trattamenti gratuiti). Vediamo i criteri in base ai quali è possibile usufruirne.
Le forme di psoriasi che danno diritto all’esenzione dal ticket sono tre: artropatica, pustolosa ed eritrodermica.
Di conseguenza, la psoriasi volgare (o a placche), cioè la forma generalmente più diffusa, non prevede prestazioni e trattamenti gratuiti. Di fatto, solo le forme clinicamente più gravi prevedono un contributo da parte del servizio sanitario.
Secondo la Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1999 e secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi LEA del 12 gennaio 2017, il codice per l’esenzione della patologia, da ottenere tramite domanda all’ASL, è il codice esenzione 045.2
Le prestazioni cui dà diritto l’esenzione in caso di artropatia psoriasica (artrite psoriasica), psoriasi pustolosa grave o psoriasi eritrodermica sono:
I trattamenti farmacologici che, rientrando in fascia A, non prevedono la partecipazione degli assistiti alla spesa sono:
La persona interessata deve inoltrare domanda all’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, su appositi moduli forniti dall’ASL stessa, allegando la certificazione relativa alla presenza della malattia attestata da strutture riconosciute. Al paziente viene quindi rilasciato, se sussistono le condizioni, il codice di esenzione 045.
La psoriasi, come noto, può essere invalidante: il paziente può veder ridotte, in modo importante, le proprie capacità psico-motorie e può quindi far domanda all’INPS per richiedere l’invalidità civile per malattia cronica.
Il grado di invalidità è stabilito in base ad apposite tabelle e valutato da una commissione dietro presentazione di domanda e di adeguate certificazioni da parte del paziente.
Lo stato di invalidità è riconosciuto dalla legge per le forme più gravi e generalizzate di psoriasi, oppure per quelle complicate dall’artropatia psoriasica.
Se chi ha la psoriasi viene dichiarato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3 e ha disabilità motoria, intellettiva o sensoriale, ha diritto a diverse agevolazioni.
Poiché la classificazione dei farmaci ai fini della rimborsabilità, i criteri per l’assegnazione dell’invalidità e i livelli essenziali di assistenza (LEA) sono soggetti ad aggiornamenti, si raccomanda di consultare i siti istituzionali, come:
https://www.portaletrasparenzaservizisanitari.it/applicazione/lea
https://www.salute.gov.it/BancheDati/anagrafi/MCR
Fonti
1. World Health Organization, Global Report on Psoriasis, 2016.
2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi LEA del 12 gennaio 2017.